Statuto Sociale dell' Associazione Cultura della Pace

Articolo 1
E' costituita l'Associazione Cultura della Pace, con sede in Via
Jacopone da Todi n.38, Sansepolcro, Arezzo, con durata fino al 31
dicembre 2050 (codice fiscale e partita IVA 01991120518).
Articolo 2
L'Associazione Cultura della Pace ha come simbolo due mani di vario
colore che si stringono, in segno di fratellanza e di rispetto, nella
diversità.
Articolo 3
L'Associazione Cultura della Pace, nasce dalle ceneri del Comitato
Promotore per l'Obiezione di Coscienza, poi diventato Comitato per
l'Obiezione di Coscienza, nato nel Dicembre 1990, con atto costitutivo
del 24.01.1991, con lo scopo di promuovere la scelta dell'obiezione di
coscienza al servizio militare, quale strada maestra per la costruzione
di una società nonviolenta e pacifica, che veda nei mezzi nonviolenti,
le modalità idonee alla soluzione dei conflitti che sorgono, ed in
alternativa ai mezzi armati. Il Comitato aveva quindi lo scopo di
formare ed informare quanti, per motivi religioso-morali, etici o
filosofici decidevano di difendere la Patria attraverso lo strumento del
Servizio Civile alternativo e non armato, così come previsto dalla
Legge n. 772 del 15.12.1972, e la sua successiva riforma normata dalla
Legge n. 230 del 08.07.1998.
Con la legge n. 331 del 14.11.2000, che sanciva la fine
dell'obbligatorietà del servizio militare, il Comitato decideva di
diventare, avendo raggiunto il suo scopo sociale, Associazione Cultura
della Pace.
Articolo 4
L'Associazione Cultura della Pace ha per oggetto la promozione di una
reale cultura della pace e della nonviolenza che costruisca un contenuto
culturale all'ideale della convivenza pacifica tra popoli, religioni e
persone. Per fare ciò si organizzano convegni, conferenze, dibattiti,
pubblicazioni e il Premio Nazionale "Cultura della Pace-Città di
Sansepolcro" che vede la partecipazione attiva del Comune di
Sansepolcro, quale partner ideale per dare alla manifestazione un
riscontro sia in ambito locale che nazionale. Inoltre, l'Associazione
concorre a proporre soluzioni alternative alla guerra per dirimere i
gravi problemi che causano poi i conflitti: le sperequazioni economiche
tra Nord e Sud del mondo, la mancanza di una giustizia giusta, un
commercio, un'economia ed una finanza che non seguono principi di
eticità, un'informazione non libera o comunque influenzata da poteri
forti. Il fine sarà sempre la difesa della dignità della persona,
dell'ambiente e di ogni essere vivente.
Articolo 5
L'associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con le
altre associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura ed
accetta patrocini, purché non ne vanga limitata l'autonomia di scelte
programmatiche e di esecutori.
Articolo 6
L'Associazione Cultura della Pace fa fronte ai propri impegni con il
proprio patrimonio, costituito dalle quote di iscrizione dei propri
associati, oltre che da contributi liberali versati da privati, da
società, da Enti o Istituzioni pubbliche o private.
Articolo 7
L'Associazione Cultura della Pace è diretta e rappresentata da ogni
singolo associato che si riconosce in questi principi etico-sociali.
Articolo 8
I ruoli fondamentali sono ricoperti da un addetto all'organizzazione
operativa dell'associazione e da un addetto economico, eletto ogni anno
dai Soci Ordinari.
Articolo 9
Tutte le cariche vengono svolte a titolo gratuito.
Articolo 10
Le prestazioni effettuate dagli associati sono svolte in modo totalmente
gratuito nell'interesse e a favore dell'Associazione Cultura della
Pace. Potranno essere rimborsate soltanto le spese autorizzate,
sostenute e debitamente giustificate, conseguenti ad impegni assunti e
svolti nell'interesse e a favore dell'Associazione Cultura della Pace.
Articolo 11
L'Associazione Cultura della Pace è un'associazione culturale apartitica
ed aconfessionale, senza fini di lucro. Tutti gli introiti, al netto
delle spese, devono essere devoluti all'attività che l'associazione si
propone.
Articolo 12
Possono aderire all'Associazione Cultura della Pace uomini e donne, di
qualunque età, di qualunque fede religiosa, di qualunque credo politico,
di qualunque ceto sociale di appartenenza, purché il loro comportamento
di vita sia coerente ai principi ed agli scopi dell'associazione. Può
divenire Socio Ordinario chiunque ne faccia espressa domanda, previo
versamento della quota annuale associativa, la cui misura viene
determinata dall'Assemblea dei Soci. Può essere conferito il titolo di
Socio Onorario a persone, anche non associate, che si siano rese
benemerite dell'associazione e ciò in seguito a deliberazione
dell'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari decadono dalla loro carica su
decisione espressa dall'Assemblea dei Soci o su loro espressa
dichiarazione. I Soci Ordinari che non pagano la quota associativa entro
l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il mancato versamento
della quota, verranno considerati decaduti a tutti gli effetti.
Articolo 13
La richiesta di adesione viene effettuata all'Associazione Cultura della
Pace, che ha il diritto di accettarla o respingerla. I motivi
dell'esclusione o dell'espulsione dall'associazione sono ritrovabili nel
comportamento di vita contrario ai principi dell'associazione stessa e
dello statuto approvato. Il giudizio di accettazione, rifiuto o di
espulsione viene espresso a maggioranza degli associati presenti alla
riunione appositamente convocata. Il giudizio emesso è inoppugnabile.
Articolo 14
Il domicilio degli associati per quanto riguarda i loro rapporti con
l'Associazione Cultura della Pace si intende eletto a tutti gli effetti
di legge presso la sede legale dell'associazione.
Articolo 15
Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il
Responsabile Economico, il Segretario e i Revisori dei Conti. La
rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente o ad altri,
deciso, anche temporaneamente, dall'assemblea dei Soci. Tutti i
componenti dei vari Organi sono rieleggibili.
Articolo 16
Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:
- la nomina del Presidente
- la nomina del Segretario
- la nomina del Responsabile Economico;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'associazione
- l'esame e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario
- ogni modifica al presente Statuto
- la nomina dei Revisori dei Conti
Articolo 17
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
La relazione economica dovrà essere presentata dal Responsabile
Economico, ogni anno, almeno una volta, entro e non oltre tre mesi dalla
chiusura di ogni esercizio. Si provvederà al rendiconto economico e
finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 18
La riunione per l'approvazione della relazione economica, sarà convocata
dall'addetto all'organizzazione operativa dell'Associazione Cultura
della Pace, alla presenza del Responsabile Economico e almeno di un
altro associato. Le deliberazioni prese saranno valide con la
maggioranza dei presenti.
Articolo 19
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa o motivo allo
scioglimento dell'Associazione, gli associati, convocati in seduta
straordinaria, determinano le modalità della liquidazione e nominano il
responsabile economico quale liquidatore. L'eventuale capitale residuo
dovrà essere destinato ad altra associazione che persegue finalità e
scopi statutari similari, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Articolo 20
Le delibere vengono prese durante le assemblee dei soci, con la
maggioranza dei presenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.
L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta due o più soci
ordinari ne facciano espressa richiesta. Le assemblee vengono convocate
dall'addetto all'organizzazione operativa dell'Associazione Cultura
della Pace con avviso inviato ai Soci Ordinari almeno cinque giorni
prima della riunione, indicando ora, date e luogo della riunione stessa.
La riunione è ritenuta valida con la presenza di almeno tre Soci
Ordinari. Le delibere vengono prese con la maggioranza dei presenti.
Tale Statuto può essere cambiato su proposta di almeno uno dei Soci
Ordinari e con la maggioranza dei presenti all'assemblea convocata
appositamente per la modifica.
Articolo 21
Il Collegio dei Revisori consta di tre componenti anche tra i non
associati e dura in carica tre anni. Ai revisori spetta il controllo
della gestione amministrativa e delle operazioni contabili affidate al
responsabile economico. Spetta anche l'esame del rendiconto economico e
finanziario sulle cui risultanze dovranno redigere apposita relazione da
sottoporre al voto dell'assemblea dei soci.
Articolo 22
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto avranno valore le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 23
Il patrimonio dell'associazione determina lo spazio della stessa
Associazione Cultura della Pace. Contrarre obbligazioni sociali
superiori alla consistenza del patrimonio disponibile, senza specifica
autorizzazione degli altri associati, comporta la responsabilità
personale degli associati di riferimento.
Costituiscono elementi patrimoniali:
- le quote di iscrizione di adesione;
- i lasciti, i legati, le offerte, le eredità.