Statuto Sociale dell' Associazione Cultura della Pace

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Cultura della Pace, con sede in Via Jacopone da Todi n.38, Sansepolcro, Arezzo, con durata fino al 31 dicembre 2050 (codice fiscale e partita IVA 01991120518).

Articolo 2

L'Associazione Cultura della Pace ha come simbolo due mani di vario colore che si stringono, in segno di fratellanza e di rispetto, nella diversità.

Articolo 3

L'Associazione Cultura della Pace, nasce dalle ceneri del Comitato Promotore per l'Obiezione di Coscienza, poi diventato Comitato per l'Obiezione di Coscienza, nato nel Dicembre 1990, con atto costitutivo del 24.01.1991, con lo scopo di promuovere la scelta dell'obiezione di coscienza al servizio militare, quale strada maestra per la costruzione di una società nonviolenta e pacifica, che veda nei mezzi nonviolenti, le modalità idonee alla soluzione dei conflitti che sorgono, ed in alternativa ai mezzi armati. Il Comitato aveva quindi lo scopo di formare ed informare quanti, per motivi religioso-morali, etici o filosofici decidevano di difendere la Patria attraverso lo strumento del Servizio Civile alternativo e non armato, così come previsto dalla Legge n. 772 del 15.12.1972, e la sua successiva riforma normata dalla Legge n. 230 del 08.07.1998.

Con la legge n. 331 del 14.11.2000, che sanciva la fine dell'obbligatorietà del servizio militare, il Comitato decideva di diventare, avendo raggiunto il suo scopo sociale, Associazione Cultura della Pace.

Articolo 4

L'Associazione Cultura della Pace ha per oggetto la promozione di una reale cultura della pace e della nonviolenza che costruisca un contenuto culturale all'ideale della convivenza pacifica tra popoli, religioni e persone. Per fare ciò si organizzano convegni, conferenze, dibattiti, pubblicazioni e il Premio Nazionale "Cultura della Pace-Città di Sansepolcro" che vede la partecipazione attiva del Comune di Sansepolcro, quale partner ideale per dare alla manifestazione un riscontro sia in ambito locale che nazionale. Inoltre, l'Associazione concorre a proporre soluzioni alternative alla guerra per dirimere i gravi problemi che causano poi i conflitti: le sperequazioni economiche tra Nord e Sud del mondo, la mancanza di una giustizia giusta, un commercio, un'economia ed una finanza che non seguono principi di eticità, un'informazione non libera o comunque influenzata da poteri forti. Il fine sarà sempre la difesa della dignità della persona, dell'ambiente e di ogni essere vivente.

Articolo 5

L'associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con le altre associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura ed accetta patrocini, purché non ne vanga limitata l'autonomia di scelte programmatiche e di esecutori.

Articolo 6

L'Associazione Cultura della Pace fa fronte ai propri impegni con il proprio patrimonio, costituito dalle quote di iscrizione dei propri associati, oltre che da contributi liberali versati da privati, da società, da Enti o Istituzioni pubbliche o private.

Articolo 7

L'Associazione Cultura della Pace è diretta e rappresentata da ogni singolo associato che si riconosce in questi principi etico-sociali.

Articolo 8

I ruoli fondamentali sono ricoperti da un addetto all'organizzazione operativa dell'associazione e da un addetto economico, eletto ogni anno dai Soci Ordinari.

Articolo 9

Tutte le cariche vengono svolte a titolo gratuito.

Articolo 10

Le prestazioni effettuate dagli associati sono svolte in modo totalmente gratuito nell'interesse e a favore dell'Associazione Cultura della Pace. Potranno essere rimborsate soltanto le spese autorizzate, sostenute e debitamente giustificate, conseguenti ad impegni assunti e svolti nell'interesse e a favore dell'Associazione Cultura della Pace.

Articolo 11

L'Associazione Cultura della Pace è un'associazione culturale apartitica ed aconfessionale, senza fini di lucro. Tutti gli introiti, al netto delle spese, devono essere devoluti all'attività che l'associazione si propone.

Articolo 12

Possono aderire all'Associazione Cultura della Pace uomini e donne, di qualunque età, di qualunque fede religiosa, di qualunque credo politico, di qualunque ceto sociale di appartenenza, purché il loro comportamento di vita sia coerente ai principi ed agli scopi dell'associazione. Può divenire Socio Ordinario chiunque ne faccia espressa domanda, previo versamento della quota annuale associativa, la cui misura viene determinata dall'Assemblea dei Soci. Può essere conferito il titolo di Socio Onorario a persone, anche non associate, che si siano rese benemerite dell'associazione e ciò in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari decadono dalla loro carica su decisione espressa dall'Assemblea dei Soci o su loro espressa dichiarazione. I Soci Ordinari che non pagano la quota associativa entro l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il mancato versamento della quota, verranno considerati decaduti a tutti gli effetti.

Articolo 13

La richiesta di adesione viene effettuata all'Associazione Cultura della Pace, che ha il diritto di accettarla o respingerla. I motivi dell'esclusione o dell'espulsione dall'associazione sono ritrovabili nel comportamento di vita contrario ai principi dell'associazione stessa e dello statuto approvato. Il giudizio di accettazione, rifiuto o di espulsione viene espresso a maggioranza degli associati presenti alla riunione appositamente convocata. Il giudizio emesso è inoppugnabile.

Articolo 14

Il domicilio degli associati per quanto riguarda i loro rapporti con l'Associazione Cultura della Pace si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede legale dell'associazione.

Articolo 15

Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Responsabile Economico, il Segretario e i Revisori dei Conti. La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente o ad altri, deciso, anche temporaneamente, dall'assemblea dei Soci. Tutti i componenti dei vari Organi sono rieleggibili.

Articolo 16

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- la nomina del Presidente

- la nomina del Segretario

- la nomina del Responsabile Economico;

- la determinazione degli indirizzi generali dell'associazione

- l'esame e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario

- ogni modifica al presente Statuto

- la nomina dei Revisori dei Conti

Articolo 17

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La relazione economica dovrà essere presentata dal Responsabile Economico, ogni anno, almeno una volta, entro e non oltre tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio. Si provvederà al rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 18

La riunione per l'approvazione della relazione economica, sarà convocata dall'addetto all'organizzazione operativa dell'Associazione Cultura della Pace, alla presenza del Responsabile Economico e almeno di un altro associato. Le deliberazioni prese saranno valide con la maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa o motivo allo scioglimento dell'Associazione, gli associati, convocati in seduta straordinaria, determinano le modalità della liquidazione e nominano il responsabile economico quale liquidatore. L'eventuale capitale residuo dovrà essere destinato ad altra associazione che persegue finalità e scopi statutari similari, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 20

Le delibere vengono prese durante le assemblee dei soci, con la maggioranza dei presenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta due o più soci ordinari ne facciano espressa richiesta. Le assemblee vengono convocate dall'addetto all'organizzazione operativa dell'Associazione Cultura della Pace con avviso inviato ai Soci Ordinari almeno cinque giorni prima della riunione, indicando ora, date e luogo della riunione stessa. La riunione è ritenuta valida con la presenza di almeno tre Soci Ordinari. Le delibere vengono prese con la maggioranza dei presenti.

Tale Statuto può essere cambiato su proposta di almeno uno dei Soci Ordinari e con la maggioranza dei presenti all'assemblea convocata appositamente per la modifica.

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori consta di tre componenti anche tra i non associati e dura in carica tre anni. Ai revisori spetta il controllo della gestione amministrativa e delle operazioni contabili affidate al responsabile economico. Spetta anche l'esame del rendiconto economico e finanziario sulle cui risultanze dovranno redigere apposita relazione da sottoporre al voto dell'assemblea dei soci.

Articolo 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto avranno valore le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 23

Il patrimonio dell'associazione determina lo spazio della stessa Associazione Cultura della Pace. Contrarre obbligazioni sociali superiori alla consistenza del patrimonio disponibile, senza specifica autorizzazione degli altri associati, comporta la responsabilità personale degli associati di riferimento.

Costituiscono elementi patrimoniali:

- le quote di iscrizione di adesione;

- i lasciti, i legati, le offerte, le eredità.