La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e tortura sugli attivisti della Global Sumud Flotilla. Dietro la domanda “si può processare un ministro straniero?” si nasconde un interrogativo che riguarda da vicino chi crede nella nonviolenza: il diritto può ancora chiedere conto al potere? Su www.movimentononviolento.it un articolo dell'Avv. Nicola Canestrini
La Global Sumud Flotilla è stata, prima di ogni altra cosa, un’azione nonviolenta: un tentativo civile e disarmato di forzare un assedio per portare aiuto, mettendo in gioco i corpi e non le armi. È la grammatica che conosciamo, quella di Capitini: opporre alla forza non altra forza, ma la presenza, la responsabilità, la verità dei fatti. Quando un’azione di questo tipo viene fermata con la violenza dello Stato — e quando, come ipotizza la Procura di Roma, quella violenza assume i contorni del sequestro di persona e della tortura — la domanda che ne segue non è se reagire con altra violenza, ma se esista una strada perché di quei fatti qualcuno renda conto.
È qui che la nonviolenza incontra il diritto. Chiedere conto non significa invocare vendetta: significa pretendere che anche chi detiene il potere risponda davanti a una norma, e vi risponda con tutte le garanzie del giusto processo, presunzione di innocenza compresa. Ma una cosa è l’indignazione, altra è la perseguibilità. Chi voglia valutare se Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza nazionale israeliano, possa rispondere davanti a un giudice italiano deve verificare le condizioni una per una, nell’ordine corretto e a seconda del momento processuale. Vale la pena farlo con onestà, anche quando le conclusioni sono scomode.
La prima soglia è la sussistenza di giurisdizione. Per lo straniero che commette all’estero un delitto a danno di un cittadino italiano la norma di riferimento è l’art. 10 del codice penale, espressione del principio della personalità passiva: poiché tra le persone offese figurano cittadini italiani, l’Italia dispone, in astratto, di una base giurisdizionale. “In astratto”, però, è la parola che conta: l’attivazione concreta richiede ulteriori condizioni previste dalla legge.
A questa base si affianca, secondo un orientamento, un presupposto ulteriore: la doppia incriminazione, ossia che il fatto sia previsto come reato anche dall’ordinamento del luogo in cui è stato commesso, sia pure con diverso nome e diversa pena. Altra parte della dottrina colloca invece questo profilo non sul piano della procedibilità, ma su quello del merito, attraverso il filtro della conoscibilità del divieto. È un punto da non trascurare, perché si intreccia con la qualificazione delle condotte: se queste venissero presentate come legittima applicazione di misure restrittive secondo il diritto dello Stato di appartenenza, il tema tornerebbe a porsi. La nonviolenza ha qui poco da temere e molto da chiedere: che la qualificazione sia onesta, e che nessun ordinamento possa ribattezzare “ordine pubblico” ciò che resta sopruso.
La seconda soglia è quella delle immunità di cui l’organo straniero può beneficiare. È qui che si gioca la partita. Il diritto internazionale ne conosce due, da tenere rigorosamente distinte. L’immunità funzionale copre gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni ufficiali: è invocabile da qualunque organo dello Stato e opera anche dopo la cessazione della carica, ma soltanto per gli atti qualificabili come ufficiali, che vengono imputati allo Stato e non alla persona.
Ed è esattamente qui che il diritto e la coscienza nonviolenta dicono la stessa cosa. Una simile immunità potrebbe forse essere invocata per il sequestro di persona, ma non per la tortura: il divieto di tortura è norma inderogabile, jus cogens, e gli atti di tortura non possono mai essere considerati esercizio legittimo di una funzione statale. Non esiste ragion di Stato che li copra. È la traduzione giuridica di un’affermazione che il movimento nonviolento fa da sempre: la dignità della persona non è negoziabile, e ci sono cose che nessuna autorità può ordinare e nessun ordine può giustificare.
Che le funzioni ufficiali non siano uno scudo automatico lo insegna anche un precedente italiano. Nel caso Abu Omar, gli agenti della CIA coinvolti nel rapimento dell’imam egiziano a Milano furono condannati per sequestro di persona pluriaggravato: l’immunità fu esclusa perché la condotta non venne ritenuta riconducibile all’esercizio legittimo delle funzioni della missione.
Diversa è l’immunità personale, e qui occorre prudenza. Nel diritto internazionale è pacificamente riconosciuta ai capi di Stato, ai capi di governo e ai ministri degli Esteri; non è affatto certo, invece, che un ministro della Sicurezza nazionale ne benefici. E comunque, se anche fosse riconosciuta, cesserebbe con la fine dell’incarico. Per Ben Gvir il fattore tempo non è dunque irrilevante: finché resta ministro potrebbe sostenere di godere di una protezione personale, ma una volta cessata la carica resterebbe soltanto l’eventuale immunità funzionale, la cui applicabilità ai fatti contestati è tutta da verificare.
Sia il sequestro di persona sia la tortura sono reati procedibili d’ufficio: l’impulso può venire, in via fra loro alternativa, dalla richiesta del Ministro della Giustizia oppure dall’istanza della persona offesa. Non occorre il cumulo dei due atti, né la sola denuncia è di per sé condizione di procedibilità: la denuncia può innescare le indagini, ma non sostituisce la richiesta o l’istanza. Le indagini preliminari, in ogni caso, possono cominciare subito.
La presenza dell’indagato nel territorio dello Stato e l’atto di impulso non impediscono lo svolgimento delle indagini, ma devono sussistere al più tardi al momento dell’esercizio dell’azione penale. È per questo che una Procura può legittimamente indagare, mentre la richiesta di una misura coercitiva e il rinvio a giudizio incontrano sbarramenti ulteriori: in difetto della condizione di procedibilità, in particolare, non può essere applicata una misura cautelare personale.
Il diritto, qui, è deliberatamente paziente — e la pazienza, per chi conosce la nonviolenza, non è rinuncia.
Una cosa è la conoscibilità di un procedimento, altra è la conoscibilità di un processo. Se lo Stato di appartenenza non coopera nella notifica degli atti, la celebrazione del giudizio incontra ostacoli molto rilevanti. Per la tortura, però, esiste una disciplina speciale, maturata proprio nel dolore di un caso che ci ha riguardati tutti. A seguito della sentenza n. 192 del 2023 della Corte costituzionale, pronunciata nel procedimento per l’omicidio di Giulio Regeni, il processo per il delitto di tortura può essere celebrato anche in assenza dell’imputato quando la mancata cooperazione dello Stato estero rende impossibile dimostrare la conoscenza del processo da parte dell’accusato. La Consulta, con una sentenza problematica per i diritto del cd. giusto processo anche se animata da una condivisibile sete di giustizia, ha stabilito che l’ostruzionismo di uno Stato non possa tradursi nella paralisi definitiva della giurisdizione italiana. È un’affermazione di principio prima ancora che una regola processuale: l’impunità non può essere il premio del silenzio.
Sul piano realistico, la prospettiva di vedere Ben Gvir comparire fisicamente davanti a un tribunale italiano è oggi estremamente remota. Per il sequestro di persona il procedimento incontrerebbe questioni significative legate alle immunità, alla doppia incriminazione e alle condizioni di procedibilità. Diverso il discorso per la tortura, rispetto alla quale l’operatività delle immunità è molto più controversa e per la quale, dopo il caso Regeni, il processo potrebbe in teoria svolgersi anche in assenza dell’imputato.
Resta da dire perché tutto questo importi a chi pratica la nonviolenza, anche se l’aula con ogni probabilità resterà vuota. Importa perché la nonviolenza non è ingenuità e non è rassegnazione: è il rifiuto, insieme, della violenza e dell’impunità. La risposta a un sopruso non è il contro-sopruso, ma neppure il silenzio; è l’insistenza ostinata e civile perché i fatti siano nominati, accertati, giudicati secondo regole uguali per tutti. Affermare che la tortura non ha copertura, che nessuna carica è al di sopra del diritto, che lo Stato più forte non detta da solo la misura del giusto — questo ha valore in sé, anche quando il processo non arriva. È, in fondo, l’“aggiunta” di cui parlava Capitini: l’atto che istituisce una realtà più alta di quella esistente, e che proprio per questo la mette sotto accusa.
Tenere aperta quella domanda — il diritto può ancora chiedere conto al potere? — è già, di per sé, un gesto nonviolento.